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La questione del riaddebito dei
costi al cliente – ai fini IVA - pone una serie di questioni che esulano dalla mera
lettura delle correlate norme rendendosi necessario doversi indagare, a monte,
sulla ‘natura’ del riaddebito, sul
contesto delle prestazioni coinvolte oltre che sulla loro “periodicità qualitativa”.
L’individuazione della modalità
di riaddebito deve essere ricondotta, dunque, ad una serie di domande che colui
che riaddebita le spese deve farsi e, nello specifico, alla domanda principe
ovvero “per quale ragione sto
riaddebitando i costi al cliente?”.
Lo so, sembra banale ma –
credetemi – non lo è affatto. Proviamo a porci insieme la citata domanda e
vediamo come un ventaglio di ipotetiche risposte potrebbe essere:
a. Perché
il cliente mi ha chiesto – dandomi procura - di anticipare il pagamento di
taluni costi specifici per suo conto e dovrò, dunque, riaddebitarglieli;
b. Perché
ho sostenuto dei costi strumentali e necessari al fine di fornire al cliente
il servizio nel suo complesso e, tali costi, devono essere in qualche modo
recuperati e, quindi, riaddebitati;
c. Perché
sono una società controllata che – occasionalmente – ricerca servizi specifici
per la casa madre (essendo quest’ultima in territorio comunitario e, non
conoscendo il mercato italiano - e allo stesso tempo, necessitando di un
servizio offerto da fornitore italiano - chiede un supporto alla controllata
residente), sostenendone il costo che poi, ovviamente, riaddebita alla medesima
casa madre.
Potrebbero esserci,
evidentemente, molte altre casistiche ma, per la caratteristica che vorrei
distinguesse questo blog – LA PRAGMATICITA’ - porrò un ESEMPIO estremamente pratico:
La società BETA – soggetto
passivo IVA di diritto francese – offre servizi assicurativi. Uno dei suoi clienti
– il sig. Francois - si reca in viaggio in Italia e rimane coinvolto in un
incidente stradale. Francois chiama il numero verde messo a disposizione da
BETA, comunica l’accaduto, e richiede una serie di servizi compresi nella
polizza stipulata con la BETA. Nello specifico richiede (ovviamente i servizi
richiesti saranno di proposito semplificati):
1. Servizio
di soccorso stradale (per il recupero della sua auto incidentata);
2. Servizio
taxi per accompagnarlo in un vicino hotel.
La società BETA, non avendo
contatti diretti con fornitori italiani, contatta la società ALFA – soggetto
passivo IVA italiano – commissionando i servizi richiesti dal Sig. Francois.
La ALFA, infatti, si occupa professionalmente
e abitualmente della organizzazione dei servizi di soccorso per conto
di società assicuratrici (traino stradale, taxi, hotel, ambulanza, rimpatrio salme…)
e, come richiesto dalla BETA, contatta i propri fornitori italiani provvedendo a
inviare un mezzo per il soccorso stradale (sostenendo un costo pari a € 500,00
+ IVA 22%) e un taxi per portare Francois al più vicino hotel (sostenendo un costo
pari a € 200,00 + IVA 10%). I fornitori italiani fatturano direttamente alla
società ALFA.
A questo punto il Sig. Francois è servito ed è il momento per la ALFA
di fatturare il servizio offerto a BETA.
La BETA, come da accordi
precedenti, sarà anche portata a conoscenza - nel dettaglio - dei costi
sostenuti dalla ALFA (nel caso specifico soccorso stradale e taxi). Evidentemente, ALFA applicherà un MARK-UP – il suo guadagno – che ipotizziamo essere pari
al 10%.
ALFA fattura a BETA nella
seguente maniera:
-
Servizi di soccorso stradale: € 500,00 (non
imponibile ex art. 7ter, co. 1, lett. a), DPR 633/72);
-
Servizio di taxi al di fuori del territorio
comunale: € 200,00 (imponibile ex art. 7quater, co. 1, lett. b), DPR 633/72)
con IVA 10%;
-
MARK-UP (pari al 10% di € 500,00 + € 200,00 = €
700,00): € 70,00 (non imponibile ex art. 7ter, co. 1, lett. a), DPR 633/72).
In questa maniera ALFA ha reso “trasparenti”
– come da accordi - i costi sostenuti per conto di BETA, ha riaddebitato tali
costi - ai sensi dell’art. 3, co. 3, DPR 633/72 - e applicato il suo MARK-UP (vgs. nota 1).
Ma siamo certi che tale metodo di fatturazione sia stato corretto?
Leggendo quanto riportato in nota 1
dalla norma sembrerebbe che il comportamento adottato dalla ALFA sia stato
corretto. In effetti ALFA ha riaddebitato i costi come – ai sensi della citata
norma – il mandatario senza rappresentanza avrebbe dovuto fare. La ALFA ha
fatturato a BETA come se essa stessa ALFA avesse reso i servizi direttamente a
BETA tenendo evidentemente anche conto del fatto che i servizi di trasporto di
persone subiscono una deroga al principio di territorialità e, ex art. 7quater,
co. 1, lett. b) del DPR 633/72, se resi nel territorio italiano nei confronti
di committente residente in altro paese dell’UE, risultano imponibili.
La posizione espressa dal
Ministero (vgs. nota
2) è quella di un riconoscimento di una totale equiparazione
della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al
mandante e in tutte le ipotesi affrontate il Ministero ha sostanzialmente
confermato che l’intervento di un terzo soggetto per lo svolgimento di un
servizio a diretto beneficio del mandante non determina un mutamento della
natura del servizio stesso, il cui trattamento Iva deve essere pertanto
identico sia nei rapporti tra terzo e mandatario, sia tra quest’ultimo ed il
proprio mandante (es:. se il servizio riaddebitato è esente IVA, tale esenzione
è applicabile anche nel successivo riaddebito, così come l’applicabilità del
regime di non territorialità ex art. 7-ter, DPR 633/72 o delle sue deroghe – nel
caso specifico – ex art. 7-quater, DPR 633/1972).
Ma, ancora una volta, siamo certi che tale metodo di
fatturazione sia stato corretto?
Ritengo si debba riflettere, nel caso che in questa sede si affronta, sul
fatto che l’attività di ALFA è proprio quella di organizzare i servizi
richiesti da BETA per renderli – in maniera coordinata ed adeguata – al cliente
(Francois) e dunque ALFA non è un semplicemente un “riaddebitatore” passivo di
spese, bensì un soggetto che esercita una propria attività d’impresa, distinta
da quella del mandante per natura ed oggetto.
In tali circostanze il
riaddebito del servizio costituisce l’oggetto proprio dell’attività d’impresa,
assumendo quindi un nuovo e distinto connotato rispetto alla natura del servizio
a monte acquistato assistendosi alla nascita di una nuova e diversa
obbligazione tributaria avente ad oggetto una prestazione di servizi propria
dell’impresa che l’esegue.
Assume primaria importanza la
realizzazione di quell’eventuale quid
novi e dall’analisi delle varie posizioni espresse dall’Agenzia emerge che il
puro ribaltamento dei costi è accettabile quando l’attività del mandatario si
limita al mero riaddebito del costo, senza aggiungere ulteriori prestazioni
diverse e nuove.
Ma quando – come nel caso in
esame - l’attività è svolta con attribuzione di un carattere di novità alla
prestazione eseguita (coordinamento di servizi di natura diversa al fine di
renderli congiuntamente idonei al soddisfacimento delle esigenze della BETA e
dunque di Francois), il servizio eseguito è nuovo e diverso rispetto a
quello acquistato dal mandatario e deve essere fatturato al mandante
applicando il regime proprio della prestazione globalmente eseguita (con risultati
anche ai fini dell’applicazione del principio di territorialità dell’imposta o
dell’imponibilità dell’operazione).
In tali ipotesi (vgs. nota 3)
il servizio reso da ALFA assumerebbe una nuova e distinta natura rispetto al
mero ribaltamento di costi sostenuti non potendosi inquadrare il rapporto tra
ALFA e BETA nell’ambito del mandato senza rappresentanza in quanto il servizio
prestato da ALFA assume natura diversa dal mero ribaltamento di costi
sostenuti.
Si ritiene che, sotto il profilo
civilistico, le prestazioni in esame eseguite da ALFA a favore di BETA non
possano essere ricondotte nello schema del “mandato senza rappresentanza” (ex
art. 1705 c.c.), da cui conseguirebbe l’obbligo di un addebito del
corrispettivo del servizio prestato da ALFA “speculare” a quello del rapporto
originario e, quindi, territorialmente rilevante per il trasporto di persone e
territorialmente non rilevante per il servizio di carro attrezzi.
Con la sentenza del 17 gennaio
2013 - causa C-224/11, la Corte di Giustizia Europea ha affrontato il tema
della esatta interpretazione della fattispecie riguardante le prestazioni di
servizi rese o ricevute ed inerenti il caso specifico di “operazioni di
assicurazione”. Nella sentenza in commento, i giudici Europei hanno affermato
che “…è bene sottolineare che tale
ragionamento (riaddebito del costo in maniera speculare a come è addebitato
dal fornitore al mandatario senza rappresentanza) si fonda sull’ipotesi in cui il concedente fatturi all’utilizzatore il
costo esatto dell’assicurazione, e non può applicarsi nell’ipotesi in
cui l’importo fatturato all’utilizzatore a titolo di costo della stessa sia più
elevato di quello fatturato al concedente dall’assicuratore” (par. 68
della menzionata sentenza). In altri termini, la fattispecie di esenzione delle operazioni di riaddebito può essere
invocata solo qualora il prestatore fatturi al committente il “costo esatto dell’assicurazione ...”,
non potendosi, invece, applicare all’ipotesi in cui l’importo rifatturato sia
di ammontare “diverso” rispetto a quello che l’assicuratore ha addebitato al prestatore.
La citata sentenza della Corte di
Giustizia conferma, quindi, la tesi che qui si sostiene, laddove si attribuisce
un carattere diverso ed autonomo al servizio prestato dalla ALFA rispetto ai
servizi sottostanti, e ritiene corretto l’assoggettamento dei medesimi al
trattamento dei servizi generici prestati da ALFA.
Sulla base delle argomentazioni
sopra riportate, è parere di chi scrive che, nell'ambito dei servizi prestati
da ALFA a favore delle società sue clienti, qualora i servizi forniti dalla ALFA
non si sostanzino in un mero riaddebito dei costi ma consistano in un’autonoma
e articolata prestazione di servizi, non sia configurabile la fattispecie del
mandato senza rappresentanza, giacché le prestazioni fornite dalla ALFA a
favore delle società clienti perdono la natura della fattispecie sottostante e
devono essere, invece, assoggettata ad IVA, quale autonoma e diversa
prestazione (reperimento, coordinamento e fornitura di una serie di servizi
diversi tra di loro ma finalizzarti al medesimo risultato, ovvero, il
soddisfacimento delle esigenze di Francois).
ALFA fatturerà a BETA nella
seguente maniera:
-
Servizio di reperimento, coordinamento e
fornitura di servizi di trasporto di persone e carro attrezzi fornito il
giorno…. presso…. (si inseriranno i
dettagli che si riterranno opportuni) per un totale di € 770,00 (500 + 200
+ 70) (importo non imponibile ex art. 7ter, co. 1, lett. a), DPR 633/72);
-
Ai fini del soddisfacimento degli accordi circa
la trasparenza dei costi sostenuti ALFA potrà allegare le fatture ricevute dai
fornitori italiani o semplicemente resocontarli all’interno della fattura o
allegandone un relativo prospetto.
Nota 1: l’art. 3, co. 3, ultimo
periodo, DPR 633/72, dispone che “(…) le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza
sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il
mandatario.”.
Se, invece, un mandatario
opera con rappresentanza, il negozio giuridico si svolge – anche ai fini Iva –
direttamente tra il mandante ed il terzo, determinando l’irrilevanza tributaria
dell’interposizione (intermediario c.d. trasparente).
Il successivo art. 13, co.
2, lett. b), DPR 633/1972, definisce la base imponibile delle prestazioni ricevute
dal mandatario senza rappresentanza, che è costituita dal prezzo di acquisto
del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione (cd. mandato
all’acquisto);
Nota 2: R.M. 6/E/1998, R.M.
146/E/1999, R.M. 170/E/1999, R.M. 250/E/2002, R.M. 117/E/2004;
Nota 3: la R.M. 23.7.2007, n. 176/E
– circa un consorzio che offre ai consorziati servizi di supporto logistico ed
amministrativo per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale di ciascuno di
essi, precisa che il consorzio presta ai propri consorziati “(…) un servizio complesso e strutturato che
esula dal semplice ribaltamento dei costi dei singoli beni o servizi acquistati
dal consorzio medesimo (ad esempio utenze telefoniche, elettriche, affitto dei
locali, ecc.)”;