lunedì 5 giugno 2017

L'APPALTO E LA SOLIDARIETA' PASSIVA - QUALI TUTELE? (PARTE 3° di 4)

di IVO CIRACI - dottore commercialista e consulente del lavoro in Milano e Melegnano


_____________________________________________________________________________________________________

Affidabilità dell’appaltatore: sistema di verifica
Alla luce di tutto quanto sopra descritto e, al fine di ridurre al minimo i rischi di responsabilità solidale è consigliabile che, in via negoziale, il committente cerchi di attenuare il pesante impatto delle sopra riportate disposizioni sulla solidarietà; ovviamente le clausole contrattuali sono destinate a rimanere res inter alios acta nei confronti del lavoratore, degli enti previdenziali e dell’amministrazione finanziaria che potranno sempre agire contro il committente.
Tali clausole dovranno riguardare:
- la documentazione da produrre (attestante il versamento di retribuzioni, contributi, ritenute fiscali);

- le modalità di pagamento (condizionando quest’ultimo alla produzione della documentazione, con facoltà di sospendere i pagamenti fino all’esibizione);

- la garanzia da prestare (per il caso in cui si sia costretti a pagare in luogo dell’appaltatore).
Durc
L’attuale documento informatico conserva validità per 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica (è stata unificata la durata della certificazione, che in precedenza differiva in ragione della finalità per la quale era richiesta).
Entro tale termine di validità, esso è utilizzabile non solo nello specifico procedimento per cui è stato richiesto, ma anche in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva. È inoltre previsto che, se per un soggetto il Durc on line è stato emesso ed è in corso di validità, ad ogni successiva richiesta, da chiunque effettuata, la procedura rimandi al documento informatico già prodotto.
Questo non permette allo strumento di verificare mensilmente la regolarità dell’appaltatore lasciando il committente a rischio responsabilità solidarietà quantomeno per il periodo intercorrente tra la richiesta del DURC e quella di richiesta del DURC successivo e comunque non prima di 120 giorni.

LE PRECAUZIONI AI FINI DELLA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO DI SOLIDARIETA’ PASSIVA
Oltre alla evidente esigenza della richiesta periodica del DURC che, come già evidenziato è misura necessaria ma parziale – attesi i limiti da essa rappresentati - come ulteriore cautela si ritiene che il contratto d’appalto debba definire e contenere alcune clausole contrattuali:
a.       alla luce dell’estensione, operata dal Ministero, della nozione di lavoratori (quindi anche autonomi) per i quali opera la protezione dell’art. 29, D.Lgs n. 276/2003, appare evidente l’esigenza di vietare all’appaltatore l’impiego di lavoratori i cui contratti di lavoro non siano riconducibili all’art. 2094 cod. civ., prevedendo che, nel caso di inadempimento, opererà la clausola risolutiva espressa:

Esempio di clausola:
L’appaltatore dovrà avvalersi per lo svolgimento del presente appalto solo ed esclusivamente di lavoratori subordinati non potendo utilizzare lavoratori autonomi – nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale o accessorio dell’incarico. Ai sensi dell'art.1456 cod. civ., in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, il committente potrà risolvere di diritto il contratto di appalto riservandosi la possibilità di agire per la richiesta dell’ulteriore risarcimento dei danni. Il presente accordo si risolverà con il ricevimento, da parte dell’appaltatore, di apposita comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dal committente; non comporta comunque acquiescenza o rinuncia ad avvalersi di tale facoltà o degli altri rimedi di legge l’eventuale tolleranza da parte del committente nei confronti di inadempimenti dell’appaltatore.

b.       inserire nel contratto di appalto opportune clausole di manleva da parte dell’appaltatore a favore del committente per tutti i profili di responsabilità solidale previsti dall’art. 29, ma anche, in generale, da altre norme di legge, fra le quali il D.Lgs. n. 81/2008; tali clausole favoriranno le azioni di rivalsa del committente permettendo di chiamare in causa l’appaltatore direttamente davanti al giudice del lavoro, senza quindi necessità di attivare un’autonoma causa in sede civile, con evidente risparmio di tempo;
Esempio di clausola:
L’appaltatore si obbliga in ogni caso a manlevare il committente da ogni eventuale azione o pretesa, nessuna esclusa, di qualsivoglia terzo e di qualunque natura, anche con riguardo ai profili di responsabilità solidale derivanti da norme di legge, di contratto collettivo e/o individuale, ivi comprese le disposizioni di cui al D.Lgs n. 276/2003 ed al D.Lgs n. 81/2008;

c.       stabilire, con uno specifico elenco, la documentazione che, periodicamente, l’appaltatore dovrà presentare al committente e, in caso di inadempimento, sancire la risoluzione espressa ex art. 1456 cod. civ.;
Esempio di clausola:
L’appaltatore si obbliga a fornire al committente la seguente documentazione:

Prima dell’inizio dei lavori:
1.       documentazione attestante la posizione INPS/INAIL della società;
2.       DURC, con validità trimestrale che attesta la regolarità dell’azienda alla data di sottoscrizione del contratto di appalto (tale documento dovrà essere prodotto ogni 120 giorni);
3.       autocertificazione circa il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti coinvolti nei lavori in appalto e copia di eventuali contratti regionali/provinciali/aziendali ad essi applicati;
4.       autocertificazione circa la conformità dei contratti di lavoro individuali ai contratti collettivi di cui al precedente punto 4 e l’assenza di clausole ad personam che ne possano in alcun modo inficiare il contenuto;
5.       elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto con allegate Comunicazioni preventive al Centro dell’Impiego di ogni lavoratore presente nell’elenco;

In corso d’opera:
1.    entro il termine di scadenza relativo al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e relativi ad eventuali enti bilaterali/fondi assistenziali, le ricevute relative agli ordini di pagamento e che saranno seguite, nell’arco di 8 giorni dall’ordine medesimo, dalle ricevute di definitivo addebito;
2.    fotocopia del LUL (anche per il controllo dei minimi contrattuali) e relativa stampa del sistema di rilevazione presenze;
3.    denuncia mensile telematica dei lavoratori all’INPS (modello UNIEMENS);
4.    prova documentale circa l’effettiva corresponsione delle retribuzioni come risultanti dalla documentazione di cui al punto 2 (sul punto è opportuno porre in essere un controllo incrociato);
5.    elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto con allegate Comunicazioni preventive al Centro dell’Impiego di ogni lavoratore presente nell’elenco;
6.                 

Il committente potrà in ogni caso richiedere ulteriore documentazione purché propedeutica all’approfondimento dell’accertamento circa la regolarità contributiva e retributiva. La necessità dell’ottenimento di tale documentazione sarà valutata solo ed esclusivamente dal committente medesimo.

Qualora l’Appaltatore non osservi i suddetti obblighi, il Committente provvederà, senza ulteriori comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti che tratterrà a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verrà restituita all’Appaltatore solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.


d.       stabilire opportune clausole penali, con riserva di richiesta del maggior danno subito, per i predetti inadempimenti[1];
e.       prevedere, a carico dell’appaltatore, l’obbligo di prestare cauzione attraverso idonea polizza fideiussoria bancaria, con garanzia “a prima richiesta”; tale polizza dovrà garantire non solamente il rispetto della pura obbligazione contrattuale assunta, ma anche gli inadempimenti da cui consegue la responsabilità solidale; per il valore e le caratteristiche della polizza, si potranno mutuare i contenuti dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06[2].
Nel corso dello svolgimento del contratto di appalto, il committente dovrà provvedere ad una puntuale verifica nei riguardi dell’appaltatore in merito all’esatto adempimento in materia di responsabilità solidale; in proposito, non appena si riscontreranno i primi indizi che possono fare pensare problematiche in tal senso, risulterà fondamentale contestare e mettere in mora l’appaltatore e bloccare immediatamente i pagamenti a favore di quest’ultimo, nell’attesa che venga fornita la prova della regolarità degli adempimenti richiesti.
Può risultare utile effettuare degli accessi a sorpresa, a cura del committente, negli appalti svolti all’interno dell’azienda, per verificare, a titolo esemplificativo, se i lavoratori sono impiegati nel rispetto delle norme in materia di lavoro, se sono rispettati i principi di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e che venga indossata la tessera di riconoscimento.
È consigliabile, infine, vietare espressamente la possibilità per l’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte i lavori senza l’autorizzazione del committente e qualora vi siano stati dei subappalti autorizzati, eseguire le medesime verifiche anche nei confronti dei subappaltatori.
Da ultimo, se è vero che il committente non ha alcun obbligo di “guardiania” sul numero, sull’identità dei lavoratori impiegati per eseguire la prestazione affidata all’appaltatore, tuttavia è nel suo stesso interesse, per le ragioni già ampiamente illustrate, compiere di tanto in tanto, anche solamente a campione, alcune verifiche “sul campo”, per verificare l’identità delle persone presenti al lavoro e la regolarità della loro posizione retributiva, fiscale e contributiva.

CONTINUA....


La 4° e ultima parte verrà pubblicata in data 18 giugno.




[1] Art.1382 cod. civ.;
[2] Proprio per i peculiari profili statuiti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, le predette indicazioni varranno anche per tutti gli eventuali subappaltatori, pienamente coinvolti nel meccanismo della responsabilità solidale;