di IVO CIRACI - dottore commercialista e consulente del lavoro in Milano e Melegnano
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IL Regime di solidarietà passiva[1]
Generalità
La norma fondamentale di
riferimento, come noto, è l’art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 secondo la quale “Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative del settore[2] [3] che possono individuare metodi e procedure
di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso
di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di
lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni[4] dalla cessazione dell'appalto[5], a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali[6] e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in
giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali
ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può
eccepire, nella prima difesa[7], il beneficio della preventiva escussione
del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In
tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati,
ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del
patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente
che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi
del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 600/73, e può
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali.”.
È bene specificare che la norma
si riferisce anche ai “(…) compensi e agli obblighi di natura
previdenziale e assicurativa nei
confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo”[8].
Il committente, dunque, sopporta
ora la responsabilità solidale anche con riferimento ai compensi dovuti
dall’appaltatore o dal subappaltatore a propri collaboratori autonomi[9]
utilizzati nell’esecuzione dell’appalto.
Il Contratto di trasporto
Il trasporto è definito come il contratto con il quale
“il vettore si obbliga, verso
corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro” (art.
1678 cod. civ.).
Dall’art. 83 bis, D.L. 112/2008 si evince un regime di solidarietà simile
a quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 in tema di appalto e come sopra
descritto. Nello specifico il committente è obbligato in solido con il vettore,
nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi
assicurativi, nei limiti delle prestazioni ricevute nel corso della durata del
rapporto di trasporto, con l’esclusione di ogni obbligo per le sanzioni
amministrative. L’esecuzione del pagamento legittima il committente ad esercitare
l’azione di regresso nei confronti del co-obbligato secondo le regole generali.
L’evidente similitudine termina in alcuni dettagli
significativi:
-
il vincolo di
solidarietà dura fino ad un anno
dalla cessazione del contratto di trasporto (mentre per l’appalto diverso da quello di trasporto il termine è
doppio);
-
non c’è alcun riferimento
ad una estensione della prescritta responsabilità quanto al trattamento di fine rapporto.
La differenza
fondamentale è, comunque, rappresentata dal fatto che mentre la solidarietà
nell’appalto è un regime fisiologico di responsabilità nel contratto di trasporto l’obbligo solidale insorge soltanto in caso
il committente non verifica – preliminarmente alla stipula del contratto - la
regolarità degli adempimenti da parte del vettore di natura retributiva,
previdenziale ed assicurativa, attraverso l’acquisizione del Durc. Ciò a
pena del suo concorso all’adempimento degli obblighi stessi[10].
Il committente, dunque, deve - se vuole evitare di soggiacere alle obbligazioni
premesse - acquisire l’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di
data non anteriore a 3 mesi dalla conclusione del contratto, dalla quale
risulti che il vettore è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi
e previdenziali[11].
Se l’omessa acquisizione preventiva del Durc da parte
del committente si realizza nell’ambito di un contratto di trasporto non
concluso in forma scritta, oltre agli oneri già evidenziati, sul committente
incomberebbero anche quelli relativi all’inadempimento di natura fiscale e alle
violazioni del codice della strada ex co. 4-quinquies[12].
Contratto di
logistica.
Il Ministero del lavoro con la circolare 11 luglio 2012,
n. 17 si è espresso nel senso dell’applicazione della disciplina in materia di
appalto (Legge Biagi) al contratto di logistica, inteso come contratto atipico
che racchiuda in sé più servizi quali “la
gestione del magazzino, le relative operazioni di carico e scarico (…) il trasporto e le attività di
organizzazione e di gestione dello stesso”.
Le parti 3° e 4° verranno pubblicate rispettivamente in data 4 e 18 giugno.
CONTINUA....
Le parti 3° e 4° verranno pubblicate rispettivamente in data 4 e 18 giugno.
[1] L’art. 28, D.Lgs. 175/2014 ha abrogato i
commi da 28 a 28-ter dell’art. 35, D.L. 223/2006 eliminando definitivamente dal
nostro ordinamento il profilo della responsabilità solidale in materia fiscale
nell’ambito degli appalti e dei subappalti;
[2] La c.d. riforma Fornero ha reintrodotto
in capo ai contratti collettivi nazionali la facoltà (soppressa dalla L.
296/2006) di escludere il regime di solidarietà tra committente ed appaltatore in
ordine ai soli (vgs. nota 10 infra)
crediti retributivi dovuti. La norma peraltro, attraverso il riferimento
in via esclusiva ai contratti nazionali, pone un problema di compatibilità con
la facoltà derogatoria di cui al ben noto art. 8, D.L. 138/2011 (convertito con
legge n. 148/2011): sul punto, si veda infra
“Ruolo della contrattazione collettiva”;
[3] Art. 9, co. 1,
D.L. 76/2013 – Decreto Lavoro – “(…) Le
disposizioni dei contratti collettivi di cui all'art. 29, co. 2, del D.Lgs.
276/2003 e succ. mod., hanno effetto esclusivamente
in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto
con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali
e assicurativi.”;
[4] Secondo Trib. Monza 26 marzo 2014, n. 59,
l’intervenuta notifica del verbale di accertamento non è atto idoneo ad
interrompere il termine di decadenza, essendo viceversa necessario che nel
termine di due anni l’Inps notifichi l’avviso di addebito o un decreto
ingiuntivo;
[5] In risposta ad un quesito avanzato
dall'Associazione nazionale costruttori edili, il Ministero del lavoro ha
precisato che, nel caso di subappalto, il termine di due anni per la
responsabilità solidale decorre a partire dalla cessazione dei lavori da parte
del subappaltatore. Tale interpretazione risulta coerente con la concreta
operatività dell’istituto in quanto i lavoratori del subappaltatore
necessariamente conoscono il termine dei lavori svolti dalla propria impresa,
ma non il termine finale dell’intero appalto, né sono tenuti giuridicamente ad
averne conoscenza (fonte: Min. lav., nota 13 aprile 2012, prot. n. 7140). Parte
della dottrina ritiene che la soluzione adottata dal Ministero del lavoro, pur
ragionevole, non sembra aderente al tenore letterale della norma che,
obbligando in solido committente, appaltatore e “ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni
dalla cessazione dell’appalto”, costruisce la filiera dei soggetti gravati
da responsabilità solidale ancorandone espressamente la durata al solo
contratto di appalto (così P. Chieco, Appalti e solidarietà nei recenti
sviluppi di una legislazione in continuo cambiamento, in Dir. Rel. Ind., 2012,
4, 997 ss. cit., 997 ss.);
[6] Cfr. in materia: Inps, circ. 10 agosto
2012, n. 106. Qui c’è una differenza rispetto a quanto previsto per gli appalti
pubblici, dove la stazione appaltante trattiene le somme dovute all’appaltatore
corrispondenti alle inadempienze risultanti dal documento di regolarità contributiva
e, quindi, le versa agli enti previdenziali e assicurativi. L’art. 29, co. 2,
della legge Biagi nulla dispone sul punto e quindi il committente ha tutto
l’interesse a prevedere in sede
contrattuale la facoltà di sospensione del pagamento del corrispettivo
dell’appalto per il caso di sue accertate inadempienze sul piano retributivo,
contributivo e assicurativo;
[7] Si ritiene già nella memoria difensiva
di costituzione;
[8] Art. 9, co. 1, D.Lgs. 76/2013;
[9] Secondo la circolare Min. lav. 29 agosto
2013, n. 35 “(…) il riferimento ai
lavoratori con contratto di lavoro autonomo è limitato sostanzialmente ai
co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto, e non anche a quei lavoratori
autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri”
contributivi.
Si ritiene tale interpretazione riduttiva
in quanto la legge si riferisce – senza ulteriori specifiche – ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo”
e non solo ai parasubordinati ma anche ai prestatori d’opera tout court;
[10] Art. 83-bis, co. 4-bis, D.L. 112/2008
“(…) il committente è tenuto a verificare
preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante
acquisizione del documento di cui al co. 4-sexies. In tal caso il committente
non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.”;
[11] Art. 83-bis, co. 4-sexsies, D.L.
112/2008 “All'atto della conclusione del
contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla
quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali.”;
[12] Art. 83-bis, co. 4-quinquies, D.L.
112/2008 “In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il
committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al
comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli
oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del
codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/92, commesse nell'espletamento del
servizio di trasporto per suo conto eseguito.”;