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RUOLO DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Il co. 2 dell’art. 29, come si è
visto, precisa che le disposizioni sopra esaminate in materia di solidarietà
nei trattamenti retributivi e contributi previdenziali e assicurativi, valgono
“(…) salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che
possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarità complessiva degli appalti (…)”.
I contratti collettivi nazionali
stipulati da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative del settore sono, dunque, legittimati a ridefinire il regime
delle obbligazioni solidali del Committente nel rispetto di contenuti e
obiettivi prefissati dal legislatore.
Il rinvio alla contrattazione
collettiva consente una deroga alle prescrizioni del co. 2 dell’art. 29 alla
condizione che sussistano specifici contenuti regolativi (ad esempio gli
strumenti di controllo e di certificazione degli adempimenti prescritti dalla
legge) atti a introdurre una disciplina settoriale degli appalti funzionale a
perseguire (e realizzare) il rispetto delle regole, della trasparenza e della
responsabilità degli attori economici verso i lavoratori e verso lo Stato e i
suoi enti strumentali.
Il
legislatore del 2012 ha omesso di specificare quale sia il contratto collettivo
nazionale (del committente o dell’appaltatore) che può efficacemente prevedere
la deroga ma i dubbi sul punto sono stati superati dall’interpello del
Ministero del lavoro n. 9 del 17 aprile 2015 il quale ha concluso affermando
che l’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i
lavoratori impiegati nell’appalto – evidentemente dipendenti dall’Appaltatore/subappaltatore
–, ed è dunque conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali
regimi derogatori possano essere disciplinati solo dai contratti collettivi
applicati ai lavoratori in questione.
Si ritiene opportuno riportare
quanto previsto dal CCNL 1.8.2013 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DELLA LOGISTICA, TRASPORTO E
SPEDIZIONE in relazione agli appalti nel settore della logistica, facchinaggio/movimentazione
merci:
CCNL 1.8.2013 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DELLA LOGISTICA, TRASPORTO E
SPEDIZIONE.
Articolo
42 - Appalto di lavori di logistica,
facchinaggio/movimentazione merci
1. Le
parti si impegnano ad adoperarsi per il pieno rispetto della disciplina dei
lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.
2. Le
aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte
nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio
ed in regola con l’istituto della revisione previsto dal D.M. delle Attività
Produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di aver formulato formale
richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale
degli Enti Cooperativi per l’esercizio della stessa.
2bis. L’appalto
per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione
merci sarà affidato solo a imprese che applicano il presente C.C.N.L..
3.
Le imprese verificheranno l'idoneità dell’Appaltatore
interessato da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle
RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l’applicazione del contratto di
lavoro e delle normative previdenziali di legge.
A fronte dell’accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:
-
omesso e/o incongruente versamento
contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne un illecito vantaggio;
-
applicazione di un C.C.N.L. diverso dal
presente contratto;
-
mancata e/o incongruente corresponsione degli
istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di
lavoratori con il fine di trarne un illecito vantaggio;
le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori
garantendo l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese appaltatrici che
offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei
lavoratori.
4.
Nel caso in cui nell'unità produttiva si
manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale con mansioni
analoghe a quelle precedentemente svolte, la precedenza va attribuita al
personale di cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità
produttiva stessa.
5.
Restano ferme le condizioni di miglior favore
esistenti.
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