lunedì 26 febbraio 2018

L'APPALTO E LA SOLIDARIETA' PASSIVA - QUALI TUTELE? (PARTE 4° di 4)



di IVO CIRACI - dottore commercialista e consulente del lavoro in Milano e Melegnano



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RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Il co. 2 dell’art. 29, come si è visto, precisa che le disposizioni sopra esaminate in materia di solidarietà nei trattamenti retributivi e contributi previdenziali e assicurativi, valgono “(…) salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (…)”.
I contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative del settore sono, dunque, legittimati a ridefinire il regime delle obbligazioni solidali del Committente nel rispetto di contenuti e obiettivi prefissati dal legislatore.
Il rinvio alla contrattazione collettiva consente una deroga alle prescrizioni del co. 2 dell’art. 29 alla condizione che sussistano specifici contenuti regolativi (ad esempio gli strumenti di controllo e di certificazione degli adempimenti prescritti dalla legge) atti a introdurre una disciplina settoriale degli appalti funzionale a perseguire (e realizzare) il rispetto delle regole, della trasparenza e della responsabilità degli attori economici verso i lavoratori e verso lo Stato e i suoi enti strumentali.
Il legislatore del 2012 ha omesso di specificare quale sia il contratto collettivo nazionale (del committente o dell’appaltatore) che può efficacemente prevedere la deroga ma i dubbi sul punto sono stati superati dall’interpello del Ministero del lavoro n. 9 del 17 aprile 2015 il quale ha concluso affermando che l’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto – evidentemente dipendenti dall’Appaltatore/subappaltatore –, ed è dunque conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati solo dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione.


Si ritiene opportuno riportare quanto previsto dal CCNL 1.8.2013 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DELLA LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE in relazione agli appalti nel settore della logistica, facchinaggio/movimentazione merci:

CCNL 1.8.2013 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DELLA LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE.

Articolo 42 - Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci
1.     Le parti si impegnano ad adoperarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.
2.     Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio ed in regola con l’istituto della revisione previsto dal D.M. delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di aver formulato formale richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale degli Enti Cooperativi per l’esercizio della stessa.
2bis. L’appalto per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato solo a imprese che applicano il presente C.C.N.L..
3.     Le imprese verificheranno l'idoneità dell’Appaltatore interessato da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l’applicazione del contratto di lavoro e delle normative previdenziali di legge.

A fronte dell’accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:
-          omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne un illecito vantaggio;
-          applicazione di un C.C.N.L. diverso dal presente contratto;
-          mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di trarne un illecito vantaggio;
le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese appaltatrici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.
4.    Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale con mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
5.    Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.


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